Differenze tra le versioni di "- RITENUTA D'ACCONTO"

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=== Utilizziamo il "Regime societario" siamo soggetti R.A.? ===
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La risposta è no. Se hai configurato il tuo Smart Vet come "Regime Societario" cioè con IVA, ma senza ENPAV il software non calcola la Ritenuta D'Acconto anche se sul cliente hai messo il check su ·Richiede R.A. La motivazione qui di seguito:
 
La risposta è no. Se hai configurato il tuo Smart Vet come "Regime Societario" cioè con IVA, ma senza ENPAV il software non calcola la Ritenuta D'Acconto anche se sul cliente hai messo il check su ·Richiede R.A. La motivazione qui di seguito:
  

Versione attuale delle 12:29, 7 ott 2019

Utilizziamo il "Regime societario" siamo soggetti R.A.?

La risposta è no. Se hai configurato il tuo Smart Vet come "Regime Societario" cioè con IVA, ma senza ENPAV il software non calcola la Ritenuta D'Acconto anche se sul cliente hai messo il check su ·Richiede R.A. La motivazione qui di seguito:

L’Agenzia delle Entrate in merito alle Società Tra Professionisti ha definitivamente risolto la questione circa l’inquadramento del reddito prodotto dalle società tra professionisti. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle s.t.p, non assume alcuna rilevanza l’esercizio dell’attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria (es. SRL). I redditi prodotti dunque dalle s.t.p. costituita nella forma di s.r.l. costituiscono redditi d’impresa ai sensi dell’articolo 814 del TUIR, con la conseguenza che le relative prestazioni non devono essere assoggettate alla ritenuta d’acconto di cui all’art 25 del DPR n. 600/1973.

Stralcio articolo 25 dpr 600/73 - rticolo 25. Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese (Comma così modificato, da ultimo, [dall'art. 36 del D-L 223 del 2006]http://www.isaonline.it/mag/DL223-2006.html#art36, conv. con modificazioni in Legge 248 del 4-8-2006).